La Corte di giustizia europea, con la sentenza dell’11 dicembre 2014 relativa alla causa C-212/13, è stata chiamata a pronunciarsi su un procedimento in essere in Repubblica Ceca.
Una famiglia oggetto di atti di vandalismo ha installato una videocamera che riprendeva anche la strada pubblica. Grazie alla videocamera sono stati individuati alcuni sospettati.
Uno dei sospettati ha lamentato la mancanza di rispetto della sua privacy in quanto non vi erano indicazioni della presenza della videocamera.
La Corte UE ha chiarito che tale trattamento non può essere inteso effettuato da persone fisiche per scopi esclusivamente personali in quanto questa affermazione escluderebbe queste attività dalla normativa sulla Privacy.
Una videosorveglianza che comprende uno spazio pubblico e che quindi supera la sfera privata deve ricadere nella normativa e rispettare le prescrizioni previste.
Questa precisazione non vuole dare via libera ai malintenzionati, è stato precisato infatti che è necessario bilanciare i diversi diritti.
Il concetto della tutela di un maggior diritto è già stato discusso in Italia in altri casi e risolve problemi di interpretazione che potrebbero tutelare maggiormente chi si è reso protagonista di un atto illecito rispetto a chi è stato offeso.
Ben più complicata la gestione della Privacy in caso di videosorveglianza in luoghi pubblici, aree comuni o ambienti di lavoro.
Negli ambienti di lavoro, alla normativa sulla Privacy, si uniscono i principi dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori che impone di seguire determinati passi per poter utilizzare questo tipo di strumento.
Roberto Bertoli – Consulenza Privacy